IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 e della direttiva n. 88/220/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988, relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Societa' di investimento a capitale variabile e autorizzazione alla costituzione 1. La societa' per azioni costituita ed operante in conformita' alle disposizioni del presente decreto, che ha per oggetto esclusivo l'investimento collettivo in valori mobiliari del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico in via continuativa di proprie azioni, e' denominata societa' di investimento a capitale variabile (SICAV). 2. La societa', di cui al comma 1, puo' costituirsi soltanto previa autorizzazione del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Salvo quanto disposto dal presente comma, alla SICAV si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, in quanto compatibili. La richiesta di autorizzazione, presentata dai soci fondatori, deve: a) riportare l'elenco degli amministratori, degli amministratori delegati, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza; b) indicare il capitale sociale che deve essere almeno pari a lire dieci miliardi o al piu' elevato importo stabilito in via generale con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia; c) essere corredato dal progetto di atto costitutivo e di statuto, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2; d) essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5, lettera f) della legge 23 marzo 1983, n. 77, da parte dei soci fondatori. 3. La Banca d'Italia attesta la conformita' del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di cui all'art. 2 contestualmente al rilascio del parere di cui al comma 2.