IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 22 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 85/611/CEE  del
Consiglio del 20 dicembre 1985 e della direttiva  n.  88/220/CEE  del
Consiglio del 22 marzo 1988, relative agli organismi di  investimento
collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di  societa'  di
investimento a capitale variabile (SICAV); 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 gennaio 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
Societa' di investimento a capitale variabile e  autorizzazione  alla
                            costituzione 
  1. La societa' per azioni costituita  ed  operante  in  conformita'
alle disposizioni del presente decreto, che ha per oggetto  esclusivo
l'investimento collettivo in valori mobiliari del patrimonio raccolto
mediante l'offerta al pubblico in via continuativa di proprie azioni,
e' denominata societa' di investimento a capitale variabile (SICAV). 
  2. La societa', di cui al comma 1, puo' costituirsi soltanto previa
autorizzazione del Ministro del tesoro, sentita  la  Banca  d'Italia.
Salvo quanto disposto dal presente comma, alla SICAV si applicano  le
disposizioni di cui all'art. 1, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 della
legge 23 marzo 1983, n. 77, in quanto compatibili.  La  richiesta  di
autorizzazione, presentata dai soci fondatori, deve: 
    a) riportare l'elenco degli amministratori, degli  amministratori
delegati,  dei  direttori  generali  e  dei   dirigenti   muniti   di
rappresentanza; 
    b) indicare il capitale sociale che deve  essere  almeno  pari  a
lire dieci miliardi o  al  piu'  elevato  importo  stabilito  in  via
generale con decreto  del  Ministro  del  tesoro,  sentita  la  Banca
d'Italia; 
    c) essere  corredato  dal  progetto  di  atto  costitutivo  e  di
statuto, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2; 
    d) essere corredata dalla documentazione comprovante il  possesso
dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5, lettera f) della  legge  23
marzo 1983, n. 77, da parte dei soci fondatori. 
  3. La Banca d'Italia attesta la conformita' del  progetto  di  atto
costitutivo  e  di  statuto  alle  prescrizioni  di  cui  all'art.  2
contestualmente al rilascio del parere di cui al comma 2.